(Regione Liguria - legge regionale n° 26, 3 agosto 2012)
1. La Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti della legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica e le ulteriori modalità previste dalla legge.