(Regione Liguria - legge n° 25, 30 luglio 2012)
1. La connessione da parte dei pazienti si attua mediante procedura di accreditamento. L'accreditamento è rilasciato su richiesta del paziente con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2 e può essere negato o revocato in ogni momento.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di disciplina dell'accesso alle connessioni internet senza fili.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.