(Regione Veneto - legge n° 27, 27 luglio 2012)
1. La Regione Veneto promuove e garantisce nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e nei consultori la diffusione e la divulgazione dell'informazione sui diritti dei cittadini con riferimento alle questioni etiche e della vita, riconoscendo a tutte le associazioni, di cui al comma 2, pari opportunitą di comunicazione.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 e nel rispetto della privacy, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia socio-sanitaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con regolamento le modalitą di diffusione e di divulgazione da parte delle associazioni di volontariato, iscritte nell'Albo regionale o riconosciute a livello nazionale.
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.