Veneto - Legge 26/12 - articolo 7: Sanzioni

  Articolo 7 - Sanzioni

(Regione Veneto - legge n° 26, 27 luglio 2012)

1. L'esercizio dell'attivitą di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza per i tre anni successivi all'applicazione della sanzione.

2. L'utilizzo di un mezzo di soccorso privo di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivitą di trasporto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro.

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.


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