(Regione Veneto - legge n° 26, 27 luglio 2012)
1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l'attivitą svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, nell'esercizio delle seguenti funzioni:
a) servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM);
b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso;
c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessitą di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonchč l'esigenza di garantire la continuitą delle cure.