Veneto - Legge 26/12 - articolo 2: Definizioni

  Articolo 2 - Definizioni

(Regione Veneto - legge n° 26, 27 luglio 2012)

1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l'attivitą svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, nell'esercizio delle seguenti funzioni:

a) servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM);

b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso;

c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessitą di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonchč l'esigenza di garantire la continuitą delle cure.


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