Veneto - Legge 26/12 - articolo 1: Obiettivi e finalitą

  Articolo 1 - Obiettivi e finalitą

(Regione Veneto - legge n° 26, 27 luglio 2012)

1. La Regione del Veneto disciplina il sistema regionale dei trasporti sanitari di soccorso, conferendo agli enti sanitari e alle associazioni autorizzati ed accreditati la possibilitą di concorrere all'espletamento delle attivitą di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonchč dei valori di efficienza e qualitą del servizio reso, nell'interesse generale e nel rispetto dei principi di universalitą, solidarietą, economicitą ed appropriatezza.


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