(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 15, 27 aprile 2012)
1. Il punto 3 dei "requisiti organizzativi" di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40), č sostituito dal seguente:
«3. Soggetto in grado di assicurare la continuitą del servizio attraverso l'appartenenza ad una rete associativa operante nell'emergenza-urgenza ed organizzata con almeno tre postazioni operative nel territorio dell'azienda unitą sanitaria locale di riferimento.».