(Regione Toscana - legge n° 18, 8 maggio 2012)
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo 2014, una relazione argomentata sull'attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare le informazioni relative a:
a) emanazione degli indirizzi procedurali ed organizzativi regionali di cui all'art. 6, comma 1, ed eventuale elaborazione di proposte e pareri da parte del Consiglio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4;
b) numero di pazienti trattati con farmaci
cannabinoidi, distinti
per patologia e per tipologia di assistenza, ai sensi degli
articoli
4 e 5;
(modificato dall'articolo 6 della legge
regionale 20/15 - ndr)
c) eventuali variazioni determinate dall'applicazione della legge sulla spesa farmaceutica delle aziende sanitarie;
d) eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e nelle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi.
2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le informazioni di cui al comma l nell'ambito di una specifica sezione della relazione sanitaria regionale di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale 40/2005.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.