(Regione Toscana - legge n° 18, 8 maggio 2012)
1. Ai fini della presente legge per farmaci cannabinoidi si
intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi
cannabinoidi riportati nella
tabella II, sezione B, di
cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza).
(modificato dall'articolo 1 della legge
regionale 20/15 - ndr)