Toscana - Legge 18/12 - articolo 2: Definizioni

  Articolo 2 - Definizioni

(Regione Toscana - legge n° 18, 8 maggio 2012)

1. Ai fini della presente legge per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
(modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20/15 - ndr)


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