Toscana - Legge 18/12 - articolo 1: Oggetto

  Articolo 1 - Oggetto

(Regione Toscana - legge n° 18, 8 maggio 2012)

1. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.


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