(Regione Veneto - legge n° 22, 22 giugno 2012)
1. Il comma 2, dell'art. 10 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:
«2. Al finanziamento dell'agenzia si provvede ai sensi dell'art. 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» e successive modificazioni, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.».