Veneto - Legge 22/12 - articolo 7: Modifica dell'art. 7 «Collegio dei revisori dei conti.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni

  Articolo 7 - Modifica dell'art. 7 «Collegio dei revisori dei conti.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni

(Regione Veneto - legge n° 22, 22 giugno 2012)

1. L'espressione: «Collegio dei revisori» della rubrica dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, viene sostituita con la seguente: «Revisore».

2. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:

«1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.».

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «Collegio dei revisori», sono sostituite con: «revisore».

4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «Ai membri del collegio dei revisori» sono sostituite con le seguenti: «Al revisore».

 5. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «I revisori esercitano collegialmente» sono sostituite con le seguenti: «Il revisore esercita».


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