(Regione Veneto - legge n° 22, 22 giugno 2012)
1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale».
2. Alla lettera c), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, dallo Stato, da altri enti pubblici».
3. Dopo la lettera d), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;
d-ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.».
4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: «al programma annuale» sono aggiunte le seguenti: «che la Giunta regionale predispone in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell'art. 2, comma 1».