Veneto - Legge 22/12 - articolo 5: Modifica dell'art. 5 «Organizzazione e personale.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni

  Articolo 5 - Modifica dell'art. 5 «Organizzazione e personale.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni

(Regione Veneto - legge n° 22, 22 giugno 2012)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore è responsabile della gestione complessiva dell'agenzia.».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«2. L'articolazione interna dell'agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell'art. 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.».

3. Il comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l'incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.».

5. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.

6. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l'agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l'espletamento di specifiche progettualità. L'agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia.».


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