(Regione Veneto - legge n° 22, 22 giugno 2012)
1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
«1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonchè, tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell'agenzia o studi professionali.».
2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo la parola: «rappresentanza» viene aggiunta la parola: «legale».
3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «alla fine della legislatura regionale» sono sostituite con le seguenti: «al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale».
4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ULSS ed ospedaliere e dei segretari regionali» sono sostituite con le seguenti:
«Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle Aziende ULSS».
5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:
«5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.».