Veneto - Legge 22/12 - articolo 2: Modifica dell'art. 2 «Compiti.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni

  Articolo 2 - Modifica dell'art. 2 «Compiti.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni

(Regione Veneto - legge n° 22, 22 giugno 2012)

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«1. L'agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'art. 1, comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell'agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l'agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:

a) supporto alle attività di programmazione:

1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;

2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;

3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, "Istituzione dell'istituto oncologico veneto" e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)" e successive modificazioni;

4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;

5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;

6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:

1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali" e successive modificazioni;

2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;

3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;

4) monitoraggio degli eventi avversi;

5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;

6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);

7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;

8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;

9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è sostituito dal seguente:

«2. L'agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell'agenzia sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dellARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.».

3. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.

4. Il comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.


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