Liguria - Legge 11/12 - articolo 5: Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate

  Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate

(Regione Liguria - legge n° 11, 5 aprile 2012)

1. E' istituito il Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate, nominato dalla Giunta regionale e composto da:

a) il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) o suo delegato;

b) il Dirigente dell'Unitą Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;

c) il Coordinatore della Rete di gastroenterologia prevista dal Piano sociosanitario regionale;

d) il Responsabile dell'Unitą Operativa Alcologia dei Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze di ciascuna Azienda sanitaria locale;

e) esperti, da un minimo di quattro ad un massimo di otto, designati dalle associazioni di volontariato e promozione sociale regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali e operanti nel settore;

f) un esperto designato rispettivamente da ciascuna delle seguenti Societą scientifiche: Sezione ligure della Societą Italiana di Alcologia, Societą Italiana di Medicina Generale, Societą Italiana di Pediatria, Societą Italiana di Psichiatria, Societą Italiana di Gastroenterologia;

g) il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato.

2. Il Comitato svolge funzioni di supporto per l'attivitą di programmazione della Giunta regionale e, nello specifico:

a) promuove la realizzazione di azioni di prevenzione con il coinvolgimento delle comunitą locali e di tutti i soggetti impegnati nelle problematiche alcologiche;

b) promuove lo sviluppo delle attivitą di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, anche al fine di attuare screening precoci delle problematiche alcolcorrelate;

c) instaura rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale che operano nell'ambito della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei soggetti con patologie alcolcorrelate;

d) promuove iniziative per sensibilizzare ed informare i cittadini sui rischi per la salute e sui problemi etici e sociali connessi all'assunzione di bevande alcoliche.

3. Il Comitato approva un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.

4. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.

5. Il Comitato nomina al proprio interno un Coordinatore.

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


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