Liguria - Legge 11/12 - articolo 3: Istituzione e funzioni del Centro Alcologico Regionale

  Articolo 3 - Istituzione e funzioni del Centro Alcologico Regionale

(Regione Liguria - legge n° 11, 5 aprile 2012)

1. La Regione, in coerenza con i principi guida di cui all'art. 2, istituisce il Centro Alcologico Regionale. Il Centro svolge le funzioni specialistiche in ambito diagnostico, clinico e di ricerca che non possono essere attuate presso i Servizi di Alcologia delle Aziende sanitarie locali.

2. Il Centro Alcologico Regionale svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto ai nuclei operativi alcologici attivi sul territorio nell'elaborazione di protocolli per la gestione delle patologie alcolcorrelate;

b) realizza azioni di confronto e collaborazione con le realtà territoriali sulle problematiche alcolcorrelate;

c) interagisce con le Unità Operative dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro al fine di garantire i necessari percorsi diagnostico-terapeutici a favore dei pazienti affetti da patologie alcolcorrelate.

3. Il Centro Alcologico Regionale ha sede presso l'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è dotata di posti letto di day hospital in base a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea legislativa 26 febbraio 2008, n.8 (Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza. Accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie).


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