(Regione Liguria - legge n° 11, 5 aprile 2012)
1. La Regione realizza l'Azione programmata di cui all'art. 1 ispirandosi ai seguenti principi guida:
a) assicurare una risposta assistenziale organizzata su tutto il territorio regionale capace di favorire il rapporto con il soggetto alcoldipendente, fare emergere le sottostanti motivazioni e farsi carico delle patologie correlate;
b) affidare a equipe multidisciplinari delle dipendenze i comportamenti di abuso alcolico, investendo le stesse di funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico.
2. L'Azione regionale opera attraverso una rete integrata di servizi a livello regionale che affrontano in modo coordinato i molteplici aspetti dell'alcoldipendenza relativi a prevenzione, accesso ai servizi, diagnosi, cura e riabilitazione.
3. Il modello organizzativo adottato dalla Regione è finalizzato a favorire la continuità di intervento attraverso l'integrazione operativa tra i servizi sociosanitari territoriali e quelli ospedalieri prevedendo, altresì, la partecipazione sistematica ai programmi di attività da parte delle associazioni di promozione sociale e volontariato, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle equipe alcologiche territoriali e degli specialisti ospedalieri.
4. Per la definizione del modello organizzativo, di cui al comma 3, sono previsti appositi protocolli tramite i quali si realizza la partecipazione attiva di tutti gli operatori.