Toscana - DPGR 10/12 - Articolo 4: Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010

  Articolo 4 - Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 10, 22 marzo 2012)

1. Il comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture sanitarie private, ad eccezione di quelle accreditate dopo il 29 dicembre 2010, si adeguano ai requisiti di accreditamento di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2012, ivi comprese le strutture accreditate dopo il 29 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), ed entro il 31 luglio 2012 presentano istanza per il rinnovo dell'accreditamento.».


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