Toscana - DPGR 10/12 - Articolo 1: Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 61/R/2010

  Articolo 1 - Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 61/R/2010

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 10, 22 marzo 2012)

1. Il comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) è sostituito dal seguente:

«3. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono gli standard base per ogni singola struttura organizzativa funzionale per almeno il 70 per cento dei requisiti di cui al comma 1, comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali.».


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