(Regione Valle d'Aosta - legge regionale n° 11, 27 marzo 2012)
1. L'art. 3 della legge regionale 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanitą penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanitą penitenziaria»), č sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Trasferimento del personale). - 1. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), in essere, senza soluzione di continuitą, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a decorrere dalla data di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne all'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740/1970 fino alla data della relativa scadenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutto il personale medico e infermieristico, incaricato o addetto al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), operante, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la casa circondariale di Brissogne».
La presente legge č pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.