(Regione Valle d'Aosta - legge regionale n° 10, 27 marzo 2012)
1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), č aggiunto il seguente: «2-bis. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso».
La presente legge č pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.