(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)
1. Alle TAA e AAA provvedono equipe multidisciplinari di lavoro appositamente costituite rispettivamente per la progettazione e lo svolgimento delle attivitą, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'art. 5.