(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)
1. Per lo svolgimento dei programmi di TAA e AAA possono essere ammessi gli animali di età superiore ai dodici mesi che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto.
2. Gli animali devono essere sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I cani, i cavalli e gli asini devono essere adeguatamente addestrati. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA e AAA ai quali sono destinati devono essere svolti attraverso metodi «gentili», senza alcuna coercizione o maltrattamento, nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche, al fine di garantirne l'equilibrio fisiologico, emozionale e cognitivo, favorendo altresì una corretta interazione con l'uomo.