Friuli - Legge 8/12 - articolo 5: Funzioni della commissione

  Articolo 5 - Funzioni della commissione

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)

1. La commissione predispone linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle TAA e AAA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'art. 9, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 10;

b) definisce i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA e AAA;

c) definisce le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA e AAA;

d) verifica i requisiti professionali delle figure che intendono erogare servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro;

e) verifica la validità e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e quello degli animali impiegati;

f) predispone un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, da tenersi presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute;

g) valuta i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA e AAA.


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