(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)
1. La commissione predispone linee guida per definire e uniformare le buone pratiche nel campo delle TAA e AAA, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) certifica i soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA e aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'art. 9, secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 10;
b) definisce i criteri per la progettazione e la realizzazione dei programmi di TAA e AAA;
c) definisce le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA e AAA;
d) verifica i requisiti professionali delle figure che intendono erogare servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro;
e) verifica la validità e il regolare svolgimento dei progetti di TAA e AAA, al fine di garantire il benessere psicofisico degli utenti fruitori degli interventi e quello degli animali impiegati;
f) predispone un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e AAA, da tenersi presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute;
g) valuta i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA e AAA.