Friuli - Legge 8/12 - articolo 4: Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali

  Articolo 4 - Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, di seguito denominata commissione, composta da:

a) il dirigente della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;

b) un medico con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;

c) un medico veterinario comportamentalista con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;

d) un medico veterinario di sanità pubblica con esperienza di protocolli sanitari degli animali impiegati nelle attività di TAA e AAA;

e) uno psicologo;

f) uno psicologo animale (psicobiologo) con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;

g) un counselor con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;

h) un professionista della riabilitazione abilitato con esperienza nell'ambito delle TAA e AAA;

i) quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle TAA e AAA;

j) un coadiutore dell'animale sociale di TAA e AAA di comprovata esperienza;

k) un educatore cinofilo specializzato in TAA e AAA;

l) un addestratore di equidi specializzato in doma dolce con comprovata esperienza in TAA e AAA.

2. La commissione può avvalersi, in via permanente o occasionale, di esperti in TAA e AAA che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di nomina, i compensi e la durata in carica dei componenti la commissione. La commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla direzione regionale competente in materia di tutela della salute.


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