(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)
1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attivitą ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) TAA, una attivitą terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente;
b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualitą della vita dei soggetti interessati.