Friuli - Legge 8/12 - articolo 2: Definizioni

  Articolo 2 - Definizioni

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)

1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attivitą ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) TAA, una attivitą terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente;

b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualitą della vita dei soggetti interessati.


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