Friuli - Legge 8/12 - articolo 10: Regolamento di attuazione

  Articolo 10 - Regolamento di attuazione

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;

b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;

c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalità di impiego;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'art. 9.


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