(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n° 8, 12 aprile 2012)
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;
b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;
c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalità di impiego;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'art. 9.