Piemonte - Legge 4/12 - articolo 3: Contenuto dei registri regionali di patologia

  Articolo 3 - Contenuto dei registri regionali di patologia

(Regione Piemonte - legge regionale n° 4, 11 aprile 2012)

1. I registri di rilevante interesse sanitario di cui all'art. 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate all'art. 2 a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento adottato in conformitą ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilitą e necessitą di cui agli articoli 3, 11 e 22 del d. lgs. 196/2003 e sulla base del parere espresso dall'Autoritą Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) del d. lgs. 196/2003, definisce:

a) le differenti tipologie di dati sensibili;
b) le operazioni eseguibili;
c) le specifiche finalitą perseguite da ciascuno dei registri di cui all'art. 2;
d) i soggetti che possono avere accesso ai registri;
e) i dati oggetto di conoscenza nonchč le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi.


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