(Regione Piemonte - legge regionale n° 4, 11 aprile 2012)
1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono istituiti a livelloregionale i seguenti registri di patologia:
a) registro tumori;
b) registro malformazioni congenite;
c) registro sclerosi laterale amiotrofica;
d) registro malattie rare;
e) registro diabete;
f) registro dialisi e trapianto;
g) registro mortalità.
2. Altri registri regionali di rilevante interesse sanitario possono essere individuati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.