Trentino - Legge 14/11 - articolo 1: Oggetto e finalità

  Articolo 1 - Oggetto e finalità

(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 14, 26 ottobre 2011)

1. Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall'art. 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA.

2. Questa legge ha lo scopo di:

a) garantire le condizioni affinchè i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;

b) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l'apprendimento, agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA;

c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo;

d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.


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