(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 14, 26 ottobre 2011)
1. Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilità scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilità aritmetiche o disturbi misti delle capacità scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall'art. 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA.
2. Questa legge ha lo scopo di:
a) garantire le condizioni affinchè i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;
b) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l'apprendimento, agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA;
c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo;
d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.