Veneto - Legge 24/11 - articolo 8: Interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro e della scuola

  Articolo 8 - Interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro e della scuola

(Regione Veneto - legge n° 24, 11 novembre 2011)

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone iniziative volte a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro. Il provvedimento in particolare prevede:

a) il conferimento alla Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36, di compiti di garante per la tutela dei soggetti diabetici, i quali a questa potranno segnalare eventuali violazioni subite, per l'assunzione di iniziative conciliative necessarie alla loro tutela;

b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;

c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessitą terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l'assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici, nei contratti aziendali o di categoria;

d) la promozione di contratti di formazione che favoriscano l'assunzione di soggetti diabetici.

2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dą esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di routine, disponendo per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.


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