Veneto - Legge 24/11 - articolo 5: Configurazione dell'assistenza di secondo livello

  Articolo 5 - Configurazione dell'assistenza di secondo livello

(Regione Veneto - legge n° 24, 11 novembre 2011)

1. Presso ogni azienda ULSS, è istituita, come struttura di secondo livello, un'unità operativa semplice o complessa, dipartimentale, di diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione ospedaliera, se dipartimentale, o a collocazione territoriale, se costituita in ambito distrettuale, dotata di personale dedicato, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 e con autonomia funzionale.

2. Le unità operative di diabetologia e malattie metaboliche sono dirette da medici specialisti nelle discipline di «endocrinologia e malattie del ricambio» oppure «diabetologia e malattie del ricambio» e vi prestano attività medici specialisti nelle discipline di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, dietisti, infermieri esperti di diabete e psicologi.

3. Le strutture private accreditate sono parte integrante della rete regionale assistenziale diabetologica, concorrono all'assistenza del paziente diabetico conformandosi agli indirizzi della programmazione regionale e delle aziende ULSS e partecipano alla gestione integrata della malattia diabetica applicando i PDTA, ai sensi dell'art. 3, comma 4.

4. Ai fini della terapia della malattia diabetica in età evolutiva, nel territorio di ogni provincia è istituita una SSPD di area vasta, come struttura di secondo livello, a rilevanza super-aziendale, avente compiti preventivi, diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up, rispetto alle diverse forme di patologia, ed operante in stretta collaborazione con il coordinamento del Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica di cui all'art. 6, comma 3. I criteri per l'istituzione delle SSPD vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere del Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica. Ciascuna SSPD viene dotata di spazi ed attrezzature adeguate e di personale dedicato comprendente un numero idoneo di operatori sanitari in base al numero dei pazienti assistiti, conformemente all'art. 3, commi 6 e 7.Il team diabetologico impegnato presso le SSPD è costituito da personale multidimensionale e multiprofessionale individuato con provvedimento della Giunta regionale. Le SSPD possono infine avvalersi della collaborazione di specialisti di altre strutture. Le risorse per il funzionamento di ciascuna SSPD vengono garantite dalle aziende ULSS che operano nell'area vasta, secondo criteri super-aziendali.


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