Veneto - Legge 24/11 - articolo 4: Rete regionale assistenziale diabetologia

  Articolo 4 - Rete regionale assistenziale diabetologia

(Regione Veneto - legge n° 24, 11 novembre 2011)

1. La gestione integrata del paziente diabetico, di cui al comma 2 dell'art. 3 è garantita dalla Rete regionale assistenziale diabetologica, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l'assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:

a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS;

b) il secondo livello, istituito presso ogni azienda ULSS, rappresentato da unità operative semplici o complesse, dipartimentali, di diabetologia e malattie metaboliche, da CAD annessi, nonchè da SSPD di area vasta;

c) il terzo livello, istituito presso l'azienda ULSS di ogni provincia, presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, rappresentato da unità complesse di diabetologia e malattie metaboliche; al terzo livello appartiene altresì il Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica, CRR, di cui all'art. 6, comma 3 unità complessa alla quale afferisce una SSPD.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36, «Istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche», e successive modificazioni definisce e specifica i compiti di prevenzione, diagnosi e cura per ciascuno dei tre livelli di cui si compone la rete regionale assistenziale diabetologia, con riferimento alla malattia diabetica in età adulta ed in età evolutiva.


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