Veneto - Legge 24/11 - articolo 3: Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA)

  Articolo 3 - Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA)

(Regione Veneto - legge n° 24, 11 novembre 2011)

1. Il Servizio sanitario regionale realizza un complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, tanto per i soggetti in età adulta, quanto per i soggetti in età evolutiva, intendendosi come tali ultimi i pazienti diabetici di età compresa dagli zero ai diciassette anni, interessati prevalentemente dal così detto diabete di tipo 1 e da frequenti condizioni di pre-diabete e ad alto rischio di malattia, quali fra tutte l'obesità.

2. Il complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica di cui al comma 1 è garantito dalla «Rete regionale assistenziale diabetologia», di cui all'art. 4, che provvede alla gestione integrata del paziente diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa da parte dei MMG o dei PLS, dei SAI, dei CAD, delle SSPD, del CRR e delle FT nell'applicazione di un programma stabilito di assistenza ai soggetti diabetici, detto PDTA di cui al comma 4. La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e comunicazione fra assistenza territoriale e specialistica, anche attraverso l'uso di un sistema informativo per la condivisione delle informazioni cliniche.

3. La gestione integrata della malattia, di cui al comma 2, interessa il singolo soggetto diabetico, dalla diagnosi della patologia, e consiste nell'assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai casi a bassa complessità, quali il così detto diabete tipo 2 in stabile buon compenso e con complicanze assenti o minime, e nell'assistenza prevalente da parte dei CAD e delle SSPD, quanto ai casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete tipo 1, diabete tipo 2 insulino-trattato, diabete tipo 2 non-insulino-trattato, caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze medio-gravi o in progressione e, in ogni caso, nel diabete dell'età evolutiva.

4. L'attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, osserva l'applicazione condivisa fra MMG, PLS, SAI, CAD, SSPD e CRR, di Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali, detti PDTA, conformi agli standard assistenziali ed alle linee guida nazionali ed internazionali ed approvati ed aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sentite le aziende unità locali socio sanitarie (aziende ULSS), le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ''Riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e successive modificazioni, nonchè le rappresentanze professionali dei MMG e dei PLS.

5. L'applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, è personalizzata ed adattata alle necessità ed agli obiettivi clinici del singolo soggetto diabetico e prevede un approccio terapeutico multidimensionale, attraverso figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro, quali ad esempio il medico, l'infermiere, il dietista, il fisioterapista, lo psicologo, e multidisciplinare, attraverso il ricorso a medici specialisti nelle diverse discipline interessate dalla patologia diabetica.

6. Ai fini di cui al comma 5, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e. le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 attribuiscono ai MMG, ai PLS, ai SAI, ai CAD, alle SSPD ed al CRR le risorse necessarie, la necessaria dotazione organica, gli spazi e le attrezzature adeguati, rispetto alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.

7. Ai fini di cui al comma 6, la Giunta regionale con provvedimento da approvare previo parere dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni, conformemente agli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e successive modificazioni, definisce gli standard di dotazione organica, spazi ed attrezzature, adeguati alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.


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