Veneto - Legge 24/11 - articolo 1: Finalità

  Articolo 1 - Finalità

(Regione Veneto - legge n° 24, 11 novembre 2011)

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117, comma terzo della Costituzione e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito», e successive modificazioni, definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge realizza una rete di servizi, «ospedale territorio», per il trattamento complessivo del diabete mellito, definita come «Rete regionale assistenziale diabetologia», di cui all'art. 4, che coinvolge i compiti dei medici di medicina generale, di seguito definiti «MMG», i compiti dei pediatri di libera scelta, di seguito definiti «PLS», i compiti degli specialisti ambulatoriali interni, di seguito definiti «SAI», i compiti delle farmacie territoriali, di seguito definite «FT», i compiti dei centri di assistenza diabetologica per l'adulto, di seguito definiti «CAD», i compiti delle strutture specialistiche pediatriche di diabetologia, di seguito definite «SSPD», ed i compiti del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica, di seguito definito «CRR», ed individua le strategie, gli strumenti e gli obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura della patologia, attraverso l'attività svolta dalla rete di servizi.


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