Veneto - Legge 23/11 - articolo 5: Attivitą di monitoraggio e relazione

  Articolo 5 - Attivitą di monitoraggio e relazione

(Regione Veneto - legge n° 23, 11 novembre 2011)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende ULSS elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantitą, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validitą, recuperate, restituite e donate ai sensi dell'art. 2 ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza, e la trasmettono alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalle note di farmacovigilanza, di cui al comma 1, e predispone una relazione sui risultati dell'attivitą regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validitą, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanitą e sociale.


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