(Regione Veneto - legge n° 23, 11 novembre 2011)
1. Le aziende ULSS esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalitą di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei, di cui all'art. 2, prescritte dal provvedimento di cui all'art. 3, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attivitą di registrazione e custodia degli stessi.