Veneto - Legge 23/11 - articolo 4: Attivitą di vigilanza

  Articolo 4 - Attivitą di vigilanza

(Regione Veneto - legge n° 23, 11 novembre 2011)

1. Le aziende ULSS esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalitą di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei, di cui all'art. 2, prescritte dal provvedimento di cui all'art. 3, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attivitą di registrazione e custodia degli stessi.


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