(Regione Veneto - legge n° 23, 11 novembre 2011)
1. La Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e delle associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un provvedimento che, in particolare:
a) definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonchè le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari della donazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
c) individua le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) , dopo la presa in carico di cui all'art. 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007, e le modalità per la loro registrazione e custodia;
d) individua il soggetto competente alle verifiche obbligatorie sui medicinali idonei alla donazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia e ridistribuzione presso i soggetti beneficiari;
e) dispone che le aziende ULSS individuino, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
f) promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica.