Veneto - Legge 23/11 - articolo 2: Fattispecie di riutilizzo dei medicinali

  Articolo 2 - Fattispecie di riutilizzo dei medicinali

(Regione Veneto - legge n° 23, 11 novembre 2011)

  1. Ai sensi dell'art. 2, commi 350 e 351 della legge n. 244 del 2007, sono oggetto di riutilizzo:

a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 «Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali» e successive modificazioni, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto, dalle aziende unità locali socio-sanitarie (aziende ULSS), da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato» e successive modificazioni. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o aziende ULSS o IPAB o organizzazioni non lucrative, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda ULSS o all'IPAB o all'organizzazione non lucrativa;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , perchè provvedano direttamente al loro riutilizzo;

c) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza umanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, per essere da queste conferite presso i punti di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'art. 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007.


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