(Regione Liguria - legge n° 28, 26 ottobre 2011)
1. La Giunta regionale definisce:
a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo individuando una o più aziende o enti del servizio sanitario regionale incaricati della gestione;
b) l'ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli esborsi da sostenere;
c) la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola azienda o ente del servizio sanitario regionale da destinarsi al fondo speciale;
d) gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie.