(Regione Liguria - legge n° 28, 26 ottobre 2011)
1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. A tal fine definisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende e/o enti del servizio sanitario regionale a cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo di gestione diretta del rischio tramite un fondo speciale dedicato.
2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende ed enti del servizio sanitario regionale debbono sostenere per il risarcimento dei sinistri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alle sinistrosità concernenti le gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.