(Regione Valle d'Aosta - legge n° 11, 10 maggio 2011)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 192/2010, il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge decorre dalla data di trasferimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 192/2010.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.