Valle d'Aosta - Legge 11/11 - articolo 5: Disposizioni finanziarie

  Articolo 5 - Disposizioni finanziarie

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 11, 10 maggio 2011)

1. Alla determinazione dell'onere derivante dall'esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 192/2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.9.2.10 (Altri interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione).

3. La Regione ha inoltre facoltà di stanziare, con la legge di assestamento o di variazione del bilancio regionale, somme eccedenti rispetto a quelle attribuite dallo Stato, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


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