Valle d'Aosta - Legge 11/11 - articolo 4: Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

  Articolo 4 - Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 11, 10 maggio 2011)

1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, di proprietą del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, individuati con apposito inventario redatto d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione, anche avvalendosi di personale dell'Azienda USL, sono trasferiti all'Azienda USL con la sottoscrizione di un verbale di consegna.
I suddetti beni entrano a far parte del patrimonio dell'Azienda USL e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, individuati con apposito inventario redatto d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte dell'Azienda USL, sulla base di apposita convenzione predisposta in conformitą allo schema-tipo di cui all'art. 4, comma 2, del d.p.c.m. 1° aprile 2008. L'inventario deve includere anche i locali gią utilizzati gratuitamente dall'Azienda USL per le attivitą connesse alle patologie da dipendenza.


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