(Regione Valle d'Aosta - legge n° 11, 10 maggio 2011)
1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti
alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, di
proprietą del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, individuati con
apposito inventario redatto d'intesa tra il Ministero della giustizia
e la Regione, anche avvalendosi di personale dell'Azienda USL, sono
trasferiti all'Azienda USL con la sottoscrizione di un verbale di
consegna.
I suddetti beni entrano a far parte del patrimonio dell'Azienda
USL e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'art.
5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421).
2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, individuati con apposito inventario redatto d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte dell'Azienda USL, sulla base di apposita convenzione predisposta in conformitą allo schema-tipo di cui all'art. 4, comma 2, del d.p.c.m. 1° aprile 2008. L'inventario deve includere anche i locali gią utilizzati gratuitamente dall'Azienda USL per le attivitą connesse alle patologie da dipendenza.