Valle d'Aosta - Legge 11/11 - articolo 3: Trasferimento del personale

  Articolo 3 - Trasferimento del personale

(vedi ordinanza della Corte Costituzionale del 19-28 novembre 2012 - ndr)

(modificato dall'art. 1 della legge regionale 11/2012 - ndr)

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 11, 10 maggio 2011)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), il personale medico incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne è trasferito, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all'art. 5 del d.lgs. 192/2010, all'Azienda USL con la quale mantiene un unico rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale.

2. I medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne, possono mantenere, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all'art. 5 del d.lgs. 192/2010, nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria mediante un rapporto di lavoro annuale rinnovabile di continuità assistenziale con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall'Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilità. Al predetto personale sanitario si applicano le deroghe previste dall'art. 2 della l. 740/1970.

3. Nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, l'Azienda USL può inoltre attribuire, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili, con il trattamento economico di cui al comma 2. Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall'Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilità.

4. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 l'Azienda USL predispone apposite graduatorie stilate secondo l'ordine di priorità decrescente previsto dalle lettere seguenti:

a) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuità assistenziale;

b) medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con l'Azienda USL con precedenza per coloro che abbiano una maggiore anzianità di servizio presso la stessa Azienda;

c) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuità assistenziale, già titolari di incarico a tempo determinato per la continuità assistenziale con l'Azienda USL;

d) medici convenzionati titolari di incarico di assistenza primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;

e) medici convenzionati con incarico provvisorio di assistenza primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;

f) medici convenzionati titolari o con incarico provvisorio di assistenza primaria operanti nei distretti dell'Azienda USL, con priorità per i medici con un numero inferiore di assistiti. In caso di parità di assistiti, prevale l'anzianità di titolarità dell'incarico con l'Azienda USL;

g) medici non inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale.

5. Ai medici di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), f), e g), possono essere attribuiti incarichi con impegno orario anche inferiore alle ventiquattro ore settimanali, effettuabili anche in forma frazionata e flessibile nell'arco delle ventiquattro ore, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.


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