(Regione Valle d'Aosta - legge n° 11, 10 maggio 2011)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 192/2010, spettano alla Regione le funzioni, in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati nel territorio regionale, articolate nelle seguenti aree:
a) medicina generale;
b) prestazioni specialistiche e d'urgenza;
c) patologie infettive e terminali;
d) dipendenze patologiche;
e) salute mentale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione tramite l'Azienda USL della Valle d'Aosta.