Valle d'Aosta - Legge 11/11 - articolo 2: Funzioni della Regione

  Articolo 2 - Funzioni della Regione

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 11, 10 maggio 2011)

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 192/2010, spettano alla Regione le funzioni, in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati nel territorio regionale, articolate nelle seguenti aree:

a) medicina generale;

b) prestazioni specialistiche e d'urgenza;

c) patologie infettive e terminali;

d) dipendenze patologiche;

e) salute mentale.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione tramite l'Azienda USL della Valle d'Aosta.


articolo precedente // articolo successivo