(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 8, 3 giugno 2011)
1. Per i fini degli articoli 2, 4 e 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
2. Per i fini dell'art. 3 è prevista la spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 17 della legge provinciale sulla tutela della salute, comprensivi anche dei finanziamenti degli interventi previsti dall'art. 4 della legge n. 123 del 2005. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
3. Per i fini dell'art. 6 è prevista la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'art. 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.