(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 8, 3 giugno 2011)
1. Nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Provincia favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti senza glutine.
2. Per sostenere interventi diretti a evitare la contaminazione da glutine, la Provincia, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis), può concedere aiuti ai produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per:
a) gli investimenti fissi destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi e di stoccaggio;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di locali destinati a laboratorio e a magazzino.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).