Trentino Alto Adige - Legge 8/11 - articolo 6: Promozione e sostegno

  Articolo 6 - Promozione e sostegno

(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 8, 3 giugno 2011)

1. Nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Provincia favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti senza glutine.

2. Per sostenere interventi diretti a evitare la contaminazione da glutine, la Provincia, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis), può concedere aiuti ai produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per:

a) gli investimenti fissi destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi e di stoccaggio;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di locali destinati a laboratorio e a magazzino.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).


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